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venerdì 31 maggio 2019

RIDOTTA L'IMU SUI TERRENI EDIFICABILI NELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE C, D

Con la deliberazione di giunta n.118 del 30 maggio ad oggetto i valori medi minimi di mercato determinati per le aree fabbricabili da applicarsi ai fini IMU, la giunta comunale ha provveduto a ridurre l'IMU sui terreni edificabili nelle zone territoriali omogenee C e D, nello specifico: C2 (residenziale di espansione); D2.2 (zone produttive di nuova formazione); D2.3 (zone produttive di nuova formazione con possibilità commerciale); D3.3 (residenziale turistica rada). Spiega il sindaco Alessandro Ferro: «Con questo provvedimento, che era presente nel nostro programma elettorale e che ho fortemente voluto fin dal primo giorno del mio insediamento, abbiamo oggi trovato le risorse necessarie (senza attingere dal tesoretto in quanto vincolato dalla Legge speciale a opere ben prestabilite) per poter ridurre del 30% le aliquote IMU delle aree fuori dagli ambiti dell'urbanizzazione consolidata, che non hanno nessun progetto in itinere. Abbiamo così dato una risposta concreta alle esigenze di molti cittadini che si trovavano in difficoltà. In questi anni – continua il sindaco – ho incontrato molte famiglie che si trovano a dover pagare rate consistenti per terreni sulla carta edificabili, ma che di fatto, per vari motivi, non presentano nessuna attrattiva e poche possibilità di sviluppo e destinate tra pochi anni ad essere riclassificate come terreno agricolo. Parliamo di situazioni presenti su tutto il territorio. Abbiamo così abbassato l'imposta del 30% del valore medio minimo di mercato».
La deliberazione di giunta approvata ieri specifica che i valori medi minimi di mercato delle aree fabbricabili di espansione all’esterno del perimetro dell’edificato consolidato sono da considerare di mero indirizzo e possono essere derogati dall’ufficio Edilizia Privata qualora risultino inferiori o superiori ai valori di mercato indicati in atti pubblici o privati, e dal contribuente qualora dimostri con atti pubblici o privati, valori venali inferiori a quelli determinati dal Comune. Come stabilito, infatti, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21764/2009, non è vincolante, per il contribuente che deve pagare l'ICI, il valore di mercato stabilito dal Comune sulle aree fabbricabili, ma è da ritenere come uno studio di settore, rispetto al quale il proprietario può fornire la prova di un valore diverso. 2«Il presente provvedimento – conclude il sindaco Alessandro Ferro – è a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019: potrà essere oggetto di revisione annuale, a seguito della conferma o meno delle stime di minori entrate nelle casse comunali. Se le previsioni saranno verificate, è nostra intenzione riproporlo anche per i prossimi anni».

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